Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza



PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA CITTADINANZA

Tutti coloro che sono in attesa di ricevere il riconoscimento della cittadinanza italiana possono ottenere un permesso che li autorizza a soggiornare in Italia fino al termine del procedimento.

E' quanto prevede l'articolo 11 del d.P.R. 394/1999 che l'autorizzazione al permesso di soggiorno è rilasciata a tal fine: 

 

  1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

 

c) “per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento”.

 

Prima di tutto è necessario specificare che la cittadinanza italiana in favore dei discendenti di sangue di un avo italiano (iures sanguinis) può essere richiesta in via amministrativa nel comune scelto dal richiedente.

 

È solito che gli stranieri di origine italiana che vivono all´estero vengono in italia per richiedere la cittadinanza italiana anche in via giudiziaria.

La Circolare del Ministero dell´Interno n°32, prevede:

L'art. 1 della legge prevede che per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno, ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell'area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all'Autorità di frontiera, al momento dell'ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall'area Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall'ingresso. La ricevuta di tale dichiarazione, resa dagli interessati nei sensi sopraesposti, si ritiene che possa costituire titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis", in relazione a quanto disposto con la circolare n. 29 (2002)

A complemento prevede la circolare 52/2007:

Alla luce di quanto previsto dall'indicato Decreto Ministeriale, ai fini dell'iscrizione anagrafica dei soggetti provenienti da Paesi che non applicano l'accordo di Schengen, e che intendono richiedere il riconoscimento della cittadinanza juresanguinis, è sufficiente - ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno - l'esibizione del timbro "Schengen" apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera. Coloro che provengono da Paesi che applicano l'accordo di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 109 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.773, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive. Il timbro o la copia della dichiarazione di presenza, a seconda dello Stato di provenienza, costituiscono titolo per il regolare soggiorno dello straniero in Italia nei primi tre mesi dall'ingresso, ovvero per il minor periodo previsto nel visto.

Ciò significa che l'interessato è già in possesso dell'autorizzazione a soggiornare sul territorio italiano, sia attraverso il timbro di immigrazione su un volo diretto per l'Italia (esempio 1), sia attraverso la dichiarazione di presenza quando il volo viene effettuato con scalo in un altro Paese dell'area Schengen. (esempio 2)

Esempio 1:

Il discendete con volo diretto dal Brasile, Argentina, USA, CANADA, COLOMBIA potranno, con il timbro emesso dalla polizia di controllo, iniziare la pratica della cittadinanza. 

Esempio 2:

Hai acquistato un biglietto aereo per l'Italia, con partenza da USA, con scalo in Spagna. Quindi, quando atterrerai all'aeroporto spagnolo, lì verranno svolte le procedure di immigrazione. Ciò significa che il tuo passaporto americano avrà un timbro con la data di arrivo e la lettera simbolo di quel Paese, nel caso della Spagna, una “E”. Il prossimo volo sarà quello per l'Italia. Una volta arrivato alla tua destinazione finale, sul tuo passaporto non verrà apposto un nuovo timbro, ma devi dichiarare la tua presenza in questura entro 8 giorni dall’ ingresso. E questo è un problema per stabilire il giorno esatto di presenza nel territorio italiano.

Per cui la disposizione dell'articolo n.11 del DPR/1999 che dice "giá in possesso" significa autorizzazione legale (sia attraverso il timbro in entrata , sia attraverso la dichiarazione in questura) a trovarsi nel territorio italiano per  un periodo inferiore a 3 mesi.

Cosa succede se ci troviamo nella situazione in cui il procedimento amministrativo per la cittadinanza italiana iures sanguinis in Comune richiederà più di 3 mesi?

L´interessato dovrà chiedere il rilascio di permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza oppure formulare la richiesta di permesso di soggiorno tramite procedura giudiziale. Nonostante non abbia l'obbligo di spostarsi, poiché è rappresentato dall'Avvocato provvisto di procura speciale, ha intenzione comunque  di trasferirsi in Italia durante il corso del procedimento. Di conseguenza, necessita di ottenere l'autorizzazione di soggiorno per l'attesa della cittadinanza.

Il decreto legge 21 ottobre 2020 n.130, convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 173, prevede la  possibilità di conversione del permesso di soggiorno in attesa della cittadinanza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

«1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:

d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta di asilo;

Dove deve essere richiesto il PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA CITTADINANZA?

Tale permesso deve essere richiesto in Questura presentando domanda su apposito modulo kit a banda gialla che può essere ritirato presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati e presentati presso gli uffici postali.

Il KIT deve contenere la seguente documentazione:

  • Documentazione che attesti l’avvio del procedimento di richiesta della cittadinanza rilasciata dal Comune di residenza in Italia, e la relativa iscrizione anagrafica;
  • Fotocopia del passaporto (solo le pagine con i dati, visti e timbri);
  • Fotocopia di eventuale Permesso di soggiorno precedente;
  • Marca da bollo di 16,00 euro;
  • Attestazione sull’alloggio;
  • Documentazione sui mezzi di sostentamento.
  • Versamento con bollettino postale 30,46 euro per il PSE (permesso di soggiorno elettronico) + il contributo di 40 euro (permesso con la durata di un anno)
  • Pagamento di 30,00 euro per la pratica

 

Importante è sapere che non può chiedere il permesso per attesa cittadinanza chi ha presentato la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le autorità consolare dei paesi di origine e non è possibile ottenere dall'estero un visto di ingresso per attesa cittadinanza. Se lo straniero è già in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per altri situazioni allora può ottenere  il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza .

 

Conseguenza dell’ottenimento del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza è il ricongiungimento familiare e l'iscrizione al Servizio sanitario all'Azienda sanitaria competente per territorio

 

Il nostro Studio Legale, dispone di avvocati italiani specializzati in questioni relative al diritto dell'immigrazione e della cittadinanza, cercando di assistere i nostri clienti con le richieste e i requisiti richiesti dalle autorità giudiziarie e amministrative.

Pertanto, la consulenza di un avvocato specializzato italiano aiuterà ad ottenere tale autorizzazione in modo chiaro e diretto da parte dell'autorità competente.